Descrizione
Si informa la cittadinanza che il Comune di Pellezzano, con deliberazione consiliare n.22 del 29 Luglio 2026 , ha approvato la proroga per la Definizione Agevolata delle Entrate Comunali, così come definite dal Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 9/2026.
La misura permette ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione debitoria beneficiando di importanti sgravi su sanzioni e interessi.
Il provvedimento è rivolto a tutti i soggetti passivi (persone fisiche e giuridiche) che risultino debitori nei confronti del Comune di Pellezzano per tributi locali (IMU, TARI, TASI, ecc.) o altre entrate patrimoniali (CUP, ERP, Lampade votive, ecc.) e sanzioni amministrative (Multe, ecc).
Le istanze e le domande di adesione possono essere presentate esclusivamente a partire dal 2 ottobre 2026 ed entro il termine perentorio del 31 ottobre 2026.
In Comune di Pellezzano …
Per ulteriori informazioni consulta:
- il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali.
- l'Approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali (Articolo n.1, commi da 102 a 110, legge 30 dicembre 2025, n. 199)
- l'integrazione e modifica del regolamento comunale sulla definizione agevolata – Proroga o riapertura dei termini di adesione (Articolo 1 commi 102 – 110 legge 30 dicembre 2025, n. 199).
Approfondimenti
- Sospensione delle procedure: La presentazione della domanda produce l'immediata sospensione dei termini di versamento dei carichi interessati e blocca l'avvio di nuove azioni esecutive o cautelari (es. nuovi fermi amministrativi o ipoteche) da parte del Comune o dell'Agente della Riscossione.
- Come si perfeziona la sanatoria (Scadenze di pagamento reali):
- Per la Riscossione Coattiva (Mod. A) e Omesse Dichiarazioni (Mod. E): L'Ufficio Tributi o l'Agente della Riscossione, ricevuta l'istanza preliminare del cittadino, comunica entro 15 giorni l'esatto ammontare delle pendenze definibili. Il contribuente deve rendere la formale dichiarazione di adesione entro 25 giorni dalla comunicazione. Successivamente, l'Ente notifica entro 15 giorni il calcolo finale e i modelli di pagamento. Il pagamento (in unica soluzione o della prima rata) va eseguito tassativamente entro 10 giorni dalla notifica.
- Per le Liti Pendenti, Conciliazioni e Rateizzazioni (Mod. B, C e D): Gli importi dovuti sono liquidati direttamente dal contribuente (autoliquidazione). La definizione si perfeziona direttamente con la presentazione della domanda e il contestuale pagamento dell'importo dovuto (o della prima rata) da effettuarsi entro il termine perentorio del 31 ottobre 2026.
- OPZIONE RATEIZZAZIONE:
- E’ ammesso il pagamento dilazionato secondo le seguenti modalità:
- 0 – 100 – nessuna rateizzazione;
- 101 – 300 – concessione di rate da 1 a 3;
- 301 – 500 – concessione di rate da 3 a 5;
- 501 – 800 – concessione di rate da 5 a 8;
- 801 – 1.000 – concessione di rate da 8 a 10;
- 1.001 – 2.000 – concessione di rate da 8 a 12;
- 2.001 – 3.000 – concessione di rate da 12 a 13;
- 3.001 – 5.000 – concessione di rate da 13 a16;
- 5.001 – 12.000 – concessione di rate da 16 a 20;
- Oltre 12.000 – concessione di rate max 24.
- La prima rata scade nei termini di perfezionamento sopra indicati. Le rate successive scadranno il giorno 15 di ciascun mese successivo.
- Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi calcolati al tasso legale maggiorato di due punti percentuali annui.
- ATTENZIONE ALLA DECADENZA: In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento (superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate) anche di una sola rata del piano, la definizione agevolata perde totalmente efficacia. In tal caso, gli importi già versati saranno trattenuti a titolo di acconto e il Comune procederà alla riscossione coattiva del debito originario comprensivo di sanzioni e interessi pieni.
